Descrizione della fattispecie

  • Una società non residente in Italia, operante nel settore del lusso e della moda, chiede di conoscere se i compensi dalla stessa corrisposti ai modelli e testimonials (influencers, attori e cantanti) non residenti per l’esecuzione in Italia delle sessioni di photo shooting e per l’acquisizione dei relativi diritti di utilizzazione dell’immagine, siano qualificabili come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, co. 1 del TUIR e, pertanto, siano territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. d), del TUIR.
  • Inoltre, con riferimento ai predetti compensi, la società chiede di conoscere se sia tenuta ad effettuare i relativi adempimenti del sostituto d’imposta considerando la sua qualità di soggetto non residente in Italia e ivi senza stabile organizzazione.

 Risposta dell’Agenzia delle Entrate

  • L’Agenzia chiarisce che i compensi percepiti sia dai modelli sia dai testimonials per l’esecuzione delle sessioni di photo shooting, costituiscono redditi di lavoro autonomo svolto in Italia, ex art. 53, co. 1, del TUIR, in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità. Tali compensi, pertanto, si considerano ivi territorialmente rilevanti ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. d) del TUIR, così come i compensi corrisposti per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine, anche con riferimento ai testimonials, vista in quest’ultimo caso la loro qualificazione alla stregua di componenti positivi “aggiuntivi” del reddito di lavoro autonomo conseguito nell’esercizio dell’attività professionale (cfr. Risposta ad interpello n. 139/2021).
  • Infine, l’Agenzia precisa che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta.

 

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