CASSAZIONE

  • Ai fini della notifica dell’avviso di liquidazione per la riqualifica in cessione di azienda di una pluralità di atti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l’articolo 76, comma 1 bis, D.P.R. n. 131/1986 («TUR»), con decorrenza del termine biennale di decadenza dal giorno della riqualificazione degli atti da parte dell’Ufficio.
  • La C.T.P. e la C.T.R. hanno censurato l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate. La posizione della C.T.P. e della C.T.R. è stata confermata dalla Corte di Cassazione – coerentemente con l’orientamento formatosi sul tema.

CONTENZIOSO

  • Con l’Ordinanza 19865/2021, la Corte di Cassazione ha confermato che l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro derivante dalla riqualificazione operata dall’amministrazione finanziaria deve essere emesso entro tre anni dalla registrazione dell’ultimo atto della serie negoziale posta in essere dal contribuente.
  • La fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione (ovvero, riqualificazione degli atti da parte dell’Ufficio) rientra, infatti, nell’ambito di applicazione dell’art. 76, comma 2, TUR – che prevede un termine triennale di decadenza – e non, come affermato dall’Ufficio, dell’art. 76, comma 1 bis, TUR.
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