In base all’art. 9 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera, è riconosciuta l’esenzione da ritenuta per i dividendi erogati da una società residente in Italia alla propria controllante residente in Svizzera, a condizione che:

  • la società madre detenga direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di 2 anni;
  • nessuna delle due società abbia la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo;
  • entrambe le società adottino la forma di società di capitali e siano assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni.
  • Con la risoluzione n. 93/2007, l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’applicabilità dell’esenzione alle holding svizzere in quanto erano esonerate dalle imposte cantonali e municipali.
  • A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato abrogato, nell’ordinamento svizzero, il regime speciale applicabile alle società holding che prevedeva l’assoggettamento dei redditi di tali società alle sole imposte federali.
  • Con l’abrogazione dal 1° gennaio 2020 del regime di favore per le holding svizzere, l’Agenzia delle Entrate ritiene sussistente il requisito dell’assoggettamento degli utili ad imposizione, ammettendo quindi, anche per le holding svizzere, l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi erogati da una società residente in Italia.
Download Documento