Vendite a distanza di beni mediante l’uso di un’interfaccia elettronica

nuovi adempimenti comunicativi con primo invio entro il 31 ottobre 2019 

Premessa

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto-legge n. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”), i soggetti passivi che facilitano vendite a distanza mediante l’uso di un’interfaccia elettronica sono obbligati a trasmettere trimestralmente, secondo termini e modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate[1], specifici dati relativi ai fornitori che si avvalgono della loro interfaccia elettronica.

  1. Soggetti obbligati e dati da trasmettere

I soggetti obbligati sono i soggetti passivi, sia residenti che non residenti nel territorio dello stato, che facilitano vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o vendite a distanza di beni importati in Italia da territori o Paesi terzi, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica, quali mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi.

Al fine di adempiere agli obblighi in oggetto, i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, si devono identificare direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972.

I dati che devono essere trasmessi con riferimento a ciascun singolo fornitore sono i seguenti:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Per “fornitore” viene inteso il soggetto che effettua le vendite a distanza mediante l’uso dell’interfaccia elettronica del soggetto obbligato alla trasmissione dei dati.

  1. Termini di trasmissione

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell’articolo 13 del Decreto Crescita (ovvero a partire dal secondo trimestre 2019).

La prima trasmissione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2019[2].

Entro la medesima data anche i dati relativi alle vendite a distanza di telefoni cellulari, laptop, tablet PC e console da gioco[3], effettuate nel periodo dal 13 febbraio al 30 aprile 2019, dovranno essere trasmessi secondo le medesime modalità.

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, è possibile trasmettere una nuova comunicazione entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima.

  1. Responsabilità nella trasmissione dei dati

La mancata o incompleta trasmissione dei dati comporta che i soggetti passivi (sia residenti che non residenti in Italia) sono considerati debitori di imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso i dati dei fornitori o hanno trasmesso gli stessi in modo incompleto.

In caso di mancata trasmissione dei dati, i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta qualora dimostrino che l’imposta è stata assolta dal fornitore. In caso di incompleta trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono invece considerati debitori d’imposta qualora dimostrino di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

______________________________

[1] Vedi provvedimento del 31 luglio 2019 con prot. n. 660061.

[2] Tale comunicazione includerà i dati relativi alle vendite effettuate nel secondo e terzo trimestre 2019.

[3] In merito vedi articolo 11-bis, commi da 11 a 15, Decreto-legge n. 135/2018.

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi al vostro contatto in LED Taxand, a koberhauser@led-taxand.it oppure gmatraxia@led-taxand.it.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

Download Newsletter