Con l’ordinanza n. 13850 del 20.05.2021, i giudici di legittimità sono ritornati sui finanziamenti infruttiferi concessi da un’impresa italiana nei confronti di una società estera, in correlazione con la normativa prevista in materia di transfer pricing.

I giudici, per la prima volta si esprimono in merito alla possibilità che, anche in ambito cross border, sia possibile concedere finanziamenti infruttiferi senza che questo sia “sindacato” in maniera “automatica”, qualora sia dimostrabile che il finanziamento in questione sia dipeso da “ragioni commerciali” interne al gruppo, relative al ruolo che la controllante assume a sostegno delle società del gruppo.

In tale occasione i giudici hanno ribadito infine che la normativa in questione non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing. Pertanto, la prova gravante sull’Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l’esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale. Di contro, il contribuente dovrà dimostrare che tali transazioni sono intervenute a valori in linea con il principio di libera concorrenza.