LA FATTISPECIE

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, in presenza di una società a ristretta compagine sociale, anche il socio, proporzionalmente alle quote possedute, può rispondere in via presuntiva della distribuzione di utili extracontabili accertati in via definitiva in capo alla società.

In tal caso, il requisito dell’obbligo motivazionale dell’atto di accertamento notificato al socio può essere soddisfatto mediante il mero rinvio per relationem alla motivazione contenuta nell’avviso di accertamento disposto nei confronti della società.

Sul punto i giudici di legittimità hanno, infatti, affermato in più occasioni che l’accertamento emesso nei confronti del socio non deve contenere necessariamente le ragioni della rettifica operata nei confronti della società posto che il socio sarebbe in ogni caso in grado di accedere alla relativa documentazione societaria.

 CONCLUSIONI DI CORTE DI CASSAZIONE

Tuttavia, con l’ordinanza n. 4239 depositata in data 10/02/2022, la Corte di Cassazione ha disposto che – nel caso in cui il socio raggiunto dall’accertamento sia già receduto dalla compagine societaria alla data di notifica dell’atto nei confronti della società – è onore dell’Amministrazione, a pena di nullità, allegare l’accertamento indirizzato alla società o quantomeno riportarne il contenuto essenziale in modo da motivare adeguatamente la rettifica.

Infatti, come osservato dalla Cassazione, se da un lato, in costanza di rapporto sociale, il socio ha agevolmente accesso agli atti della società, ciò non appare plausibile nel caso in cui lo stesso sia uscito dalla compagine sociale.

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