L’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (cd. “Decreto Agosto”) rubricato “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020” introduce una nuova rivalutazione che potrà essere eseguita nei bilanci relativi all’esercizio 2020. La rivalutazione potrà avere rilevanza esclusivamente civilistica oppure anche fiscale mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati.