L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA

Con la Norma di comportamento n. 216, l’AIDC ha affrontato il tema relativo alla fiscalità diretta delle partecipazioni, detenute da persona fisica non imprenditore, intestate ad una società fiduciaria “autorizza” ovvero costituita e regolamentata ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con il negozio fiduciario, il soggetto fiduciante trasferisce sulla società fiduciaria l’intestazione di un bene, con l’effetto di separare la titolarità del diritto di proprietà, che sopravvive in capo al soggetto fiduciante, rispetto alle legittimazione del relativo esercizio (c.d. fiducia germanistica).

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “[…] nella società fiduciaria, i fiducianti […] vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati” (Cassazione, SS.UU., 4943/1999), asserendo un principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma, fatto proprio anche dall’Agenzia delle Entrate in materia di imposte sulle successioni e donazioni.

LE RICADUTE FISCALI

Prendendo le mosse dal suddetto principio di prevalenza della sostanza (fiduciante proprietario) sulla forma (società fiduciaria intestataria), l’AIDC ha sostenuto che, in caso di mandato fiduciario di partecipazioni societarie conferito da persona fisica non imprenditore a società fiduciarie “autorizzate”, ai fini delle imposte dirette gli effetti si producono direttamente sul fiduciante.

A corollario di quanto detto, ne discenderebbe che:

– per i dividendi, troveranno applicazione in capo alla persona fisica non imprenditore le disposizioni che disciplinano i redditi di capitale, con eventuale applicazione delle ritenute alla fonte da parte della società distributrice residente.
La ritenuta sarà operata dalla società fiduciaria in caso di partecipazioni in società residenti all’estero;

– in caso di cessione delle partecipazioni, troveranno applicazione le disposizioni che regolano i redditi diversi, prendendo a riferimento il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo al fiduciante ai fini della quantificazione delle plus/minus-valenze, in virtù della neutralità fiscale del trasferimento fiduciario. Il fiduciante, conclude l’AIDC, potrà certamente avvalersi della facoltà di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni.

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