Con la risposta n. 569/2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al regime di esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine corrisposti a soggetti non residenti, ex articolo 26 comma 5-bis del D.P.R. 600/1973, confermando il proprio orientamento secondo cui ne possono fruire i soli percettori diretti del reddito e non anche i beneficiari effettivi “indiretti” degli stessi.

Nel caso prospettato, l’istante è una società a responsabilità limitata residente in Italia ed operante nel settore del fotovoltaico, il cui intero capitale è detenuto da una holding di diritto lussemburghese che funge da management company. Tale holding è integralmente partecipata a sua volta da un fondo di investimento lussemburghese soggetto alla supervisione dell’autorità di vigilanza lussemburghese.

Al fine di dotare la società istante di adeguata liquidità, sono stati posti in essere una serie di finanziamenti a medio-lungo termine, in primis, tra il fondo e la holding e, successivamente, tra la holding e la società italiana.

Ciò detto, l’istante riteneva possibile applicare l’esenzione da ritenuta di cui all’articolo 26 comma 5-bis, sull’assunto che, secondo un approccio c.d. look through, il fondo fosse il sostanziale percettore, seppur in via indiretta, degli interessi.

A tal riguardo è utile ricordare che il disposto normativo sopra richiamato prevede, nel rispetto delle norme regolamentari in materia creditizia, l’esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio/lungo termine erogati alle imprese tra gli altri, da investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, soggetti a forme di vigilanza nel Paese nel quale sono istituiti.

Come già chiarito dalla prassi[1], sotto il profilo soggettivo l’investitore istituzionale estero si identifica nell’ente che, a prescindere dalla sua veste giuridica e dal relativo trattamento tributario cui è sottoposto, pone in essere e gestisce investimenti per conto proprio o di terzi. Inoltre, tale disciplina prevede che l’ente deve essere residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni.

Con riferimento al profilo oggettivo, il finanziamento non deve avere una durata inferiore ai 18 mesi e deve essere erogato a favore di soggetti che esercitano attività di impresa nel territorio dello Stato e che sono ivi residenti.

Ciò detto, nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo al fondo lussemburghese la qualifica di investitore istituzionale estero e la sussistenza dei requisiti oggettivi precedentemente richiamati, ha negato la possibilità di applicazione dell’esenzione della ritenuta sugli interessi prevista dall’art. 26 co. 5-bis in quanto la sussistenza del requisito soggettivo deve essere verificato in capo al primo prenditore degli interessi, nel caso di specie la holding intermedia.

In altre parole, l’Agenzia delle Entrate, confermando i propri precedenti arresti (risoluzione n. 76/2019 e risposta ad interpello n. 125/2021), ritiene che tanto il dato letterale dell’art. 26, comma 5-bis quanto la ratio di tale norma inducono a precludere l’applicazione dell’approccio c.d. look through, che consentirebbe di estendere l’esenzione ai beneficiari effettivi degli interessi che non siano anche “percipienti” – diretti – degli stessi.

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[1] Circolare 01/03/2002 n. 23/E

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