RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

ALL’INTERPELLO 106 DEL 15 FEBBRAIO 2021

L’Agenzia delle Entrate, discostandosi dal suo precedente orientamento, nella risposta a interpello 106 del 15 febbraio 2021, ha affermato che “l’attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990”. Nel caso di specie, tali presupposti non sussistevano, in quanto il disponente coincideva con il beneficiario del trust. Ne consegue che “l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo”, mancando “un trasferimento di ricchezza” (in senso conforme, Cass., 29 maggio 2020, n. 10256).

ORIENTAMENTO PRECEDENTE

Nelle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008, l’Agenzia delle entrate si era espressa in modo difforme, affermando che il presupposto impositivo coincide con il conferimento dei beni nel trust, sia esso disposto mediante testamento, sia con atto inter vivos. Il trust comporta, infatti, la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio separato gestito dal trustee. Ogni successiva attribuzione ai beneficiari risulta, invece, irrilevante fiscalmente, in quanto i beni hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all’interesse dei beneficiari.

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