LA FATTISPECIE

La Corte di Cassazione si è espressa – accogliendolo – sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale che – confermando la decisione di primo grado – ha ritenuto accertata la violazione
dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/200 per mancato rispetto del contraddittorio perché, al termine delle operazioni di verifica condotte dall’Agenzia delle Entrate, non era stato rilasciato al contribuente un verbale che consentisse al contribuente di contestare le risultanze dell’accertamento in fase precontenziosa.

Nel caso oggetto dell’ordinanza, l’Ufficio aveva effettuato un accesso finalizzato all’acquisizione di documenti presso il contribuente e consegnato a quest’ultimo, al termine delle attività di verifica, il verbale di chiusura delle operazioni.

Successivamente, a seguito di incontro tra le parti presso la sede dell’Ufficio, era stato redatto un verbale di contraddittorio
a cui è seguita l’emissione dell’avviso di accertamento.

CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, nell’esprimere il proprio giudizio, conferma i precedenti orientamenti giurisprudenziali ribadendo che «l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute» (Cass. Sez. V, 22.6.2018, n. 16546).

La Corte di Cassazione afferma che la formulazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000 non richiede la redazione di un processo verbale a seguito della conclusione delle operazioni dei verificatori. Ciò, infatti, rappresenterebbe una mera anticipazione dei contenuti dell’avviso di accertamento e comporterebbe un aggravio dei tempi.

Non è richiesta, dunque, a parere della Suprema Corte, la notifica al contribuente  di un diverso e ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando tali operazioni si siano concluse – come nel caso oggetto di giudizio – con un incontro presso gli uffici dell’Ente Impositore.

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