Semplificazioni fiscali

Sono previste le seguenti novità in materia di IVA:

  • possibilità, per i contribuenti che hanno optato per l’effettuazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva e dei relativi versamenti, di annotare trimestralmente le fatture, allineando così le tempistiche dell’annotazione a quelle della liquidazione IVA;
  • obbligo dall’1/1/2022 di comunicazione allo SDI delle operazioni transnazionali (con conseguente eliminazione del c.d. esterometro) e definizione delle sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione dei dati (€2 per fattura entro il limite massimo di €400 mensili – con possibile riduzione alla metà, entro il limite massimo di €200 mensili);
  • estensione al 2021 del regime transitorio di cui all’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, previsto per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione precompilata).

…e di IRAP:

  • ₋previsione, per le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell’obbligo di inserimento dei dati rilevanti ai fini IRAP sul sito www.finanze.it entro il 31 marzo dell’anno a cui si riferisce l’imposta. Non si applicano sanzioni e interessi nel caso di mancato inserimento sul sito dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Il Disegno di Legge di Bilancio 2021:

  • introduce il termine entro cui i commercianti al minuto dovranno provvedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, D.L. n. 127/2015, e alla consegna – su richiesta del cliente – dei documenti certificativi. Tali adempimenti dovranno essere effettuati non oltre il momento di ultimazione dell’operazione;
  • rinvia per tali soggetti all’1 luglio 2021 la possibilità di assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi tramite il ricorso a sistemi evoluti di incasso

Il Disegno di Legge interviene anche sul trattamento sanzionatorio (con effetto dall’1/1/2021).

Le principali sanzioni applicabili per le violazioni degli obblighi di memorizzazione e trasmissione sono:

  • 90% dell’imposta corrispondente al corrispettivo non memorizzato/trasmesso per ciascuna operazione, in caso di omissioni, tardività o irregolarità nella memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici utilizzati (€100 se la violazione non incide sulla liquidazione del tributo);
  • 90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, in caso di mancata emissione di  ricevute fiscali,  scontrini  fiscali  o   documenti   di   trasporto.

È escluso il ravvedimento operoso dopo la constatazione della violazione nel caso di omessa o infedele/incompleta memorizzazione dei dati.

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