Con il principio di diritto n.15 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del credito per le imposte pagate all’estero di cui all’art. 165 del T.U.I.R. per i soggetti che beneficiano dell’agevolazione Patent Box.

In particolare, viene confermato che nel determinare la percentuale di partecipazione del reddito estero al reddito complessivo dichiarato in Italia (e, dunque, la misura del credito scomputabile dall’imposta italiana) i redditi esteri devono essere considerati al lordo dei relativi costi. Ciò anche nel caso in cui sia stato predisposto un sistema di “tracciabilità delle spese e dei costi” (c.d. track and tracing”) al fine di individuare il collegamento (c.d. nexus ratio) tra l’attività economica svolta dal contribuente e il bene immateriale oggetto dell’agevolazione Patent Box.

Con il principio di diritto in commento l’Agenzia delle Entrate conferma inoltre che in presenza di un reddito estero imponibile in Italia in misura parziale (come nel caso delle royalties agevolate per effetto del Patent Box) il credito per le imposte versate all’estero deve essere ridotto in misura corrispondente, come richiesto dall’art. 165 co. 10 del TUIR.

Scopri di più e scarica la newsletter:

Download Newsletter