LA FATTISPECIE

La società ALFA (società Istante) è una società di diritto estero, con sede legale nello Stato estero X, che esercita le sue attività sia nella sede centrale X, sia tramite stabili organizzazioni site nello Stato estero Y, nello Stato estero Z e in Italia. Il Gruppo, a cui appartiene l’Istante, ha avviato un processo di riorganizzazione societaria, il quale prevede la centralizzazione delle attività svolte da ALFA presso la stabile organizzazione italiana. Tale centralizzazione determinerà il trasferimento di un numero significativo di operatori dalla casa madre alla stabile organizzazione italiana, e dalla stabile organizzazione sita nello Stato estero Y alla stabile organizzazione italiana. Ciascun operatore è dotato di un alto livello di conoscenze e competenze professionali che gli permetteranno di esercitare in piena autonomia l’attività di ALFA. Ciò detto, l’Istante interpella l’amministrazione finanziaria al fine di sapere se il trasferimento di funzioni e di personale previsto in luogo dell’operazione di riorganizzazione possa essere qualificato come trasferimento di ramo d’azienda e, di conseguenza, considerato escluso dall’ambito di applicazione dell’IVA italiana da parte di stabile organizzazione italiana, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. B), del DPR n. 633/1972, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 70-quinquies, comma 4-quinquies, del DPR n. 633/1972.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate in tale risposta chiarisce l’irrilevanza ai fini IVA del trasferimento di funzioni e di personale effettuati tra la casa madre e la stabile organizzazione italiana, nonché tra la stabile organizzazione situata nello Stato estero Y e la stabile organizzazione italiana.

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria ha affermato che non vi sono profili di rilievo ai fini IVA nel momento in cui l’operazione non determini alcuna successione legale nei contratti con la clientela, non si determini alcuna successione legale con i fornitori e nel momento in cui, previa interruzione del precedente contratto di lavoro, vi sia una mera rinegoziazione dei contratti di lavoro nella nuova sede secondo la legislazione italiana.

Da ultimo, dopo aver precisato l’irrilevanza ai fini IVA dell’operazione in questione, è stata ritenuta del tutto superflua effettuare una valutazione in ordine alla qualificazione dell’oggetto del trasferimento alla stregua di ramo d’azienda.

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