Fattispecie

L’istante è una stabile organizzazione di una società inglese che aderisce ad un Gruppo IVA nel Regno Unito; le uniche operazioni poste in essere dall’istante sono prestazioni di servizi a favore della propria casa madre ed acquisti di beni imponibili in Italia.

L’istante si trova fisiologicamente in una posizione creditizia nei confronti dell’erario.

Con risposta ad un’istanza precedentemente presentata dall’istante, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che – a seguito del recepimento (con l’articolo 70-quinquies del D.P.R. 633/1972) dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia con la sentenza «Skandia» (causa C-7/13) – le prestazioni rese dalla branch italiana nei confronti della casa madre (appartenente ad un gruppo IVA nel Regno Unito) si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA e non rilevano territorialmente in Italia. Soggetto legittimato a detrarre l’IVA sugli acquisti in Italia e a chiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di detraibile è, dunque, la branch italiana.

L’istante intende sapere se, a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea, i suddetti chiarimenti siano ancora applicabili o se, invece, le prestazioni rese dalla branch nei confronti della casa madre debbano ritenersi escluse dal campo di applicazione IVA con la conseguenza che il soggetto legittimato a richiedere il rimborso dell’ IVA sia la casa madre inglese.

 I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

In merito alla rilevanza, ai fini IVA, delle transazioni intercorse tra branch e casa madre, l’Agenzia delle Entrate richiama le Linee Guida adottate dal Comitato IVA nel 2015 in relazione ai principi elaborati con la sentenza Skandia.

Le Linee Guida avevano chiarito che i principi elaborati nella sentenza Skandia si applicano a prescindere da quale “entity” (branch o casa madre) faccia parte del gruppo IVA e anche a prescindere dal fatto che la transazione avvenga tra Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo.

Conseguentemente, a parere dell’Agenzia delle Entrate l’art. 70 quinquies comma 4-quater – che prevede la rilevanza ai fini IVA delle operazioni intercorse tra casa madre e/o stabile organizzazione quando uno dei due soggetti appartiene a un Gruppo IVA costituito in uno Stato membro dell’UE mentre l’altro operatore è stabilito in Italia – trova applicazione anche per le operazioni intervenute tra la branch italiana e la casa madre (appartenente al gruppo IVA nel Regno Unito), anche a seguito di Brexit (sempre che il gruppo IVA nel Regno Unito continui ad integrare la nozione di gruppo IVA di cui alla Direttiva IVA).

Il soggetto titolato a chiedere il rimborso dell’eccedenza dell’IVA detraibile è, dunque, la branch italiana istante.

 

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