REGIME FISCALE NEO RESIDENTI (Art. 24-bis del TUIR)

 Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono optare, purché siano rispettate determinate condizioni previste dalla norma, per l’assoggettamento ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (calcolata in via forfettaria nella misura di euro 100.000) sui redditi prodotti all’estero. L’imposta sostitutiva è dovuta per ciascun periodo di imposta in cui è valida l’opzione e a prescindere dall’importo dei redditi percepiti.

LA FATTISPECIE

 Alcuni dipendenti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia e svolgono la propria attività a beneficio di più entità del gruppo (c.d. ruoli global) nonostante siano formalmente assunti dalla società italiana. Tali soggetti, occupando posizioni di vertice all’interno del gruppo, percepiscono non solo una remunerazione monetaria ma sono anche destinatari di piani di incentivazione a medio e lungo termine che prevedono l’assegnazione di azioni del gruppo. Per effetto del trasferimento in Italia, però, non vi è coincidenza tra la società di cui il lavoratore è dipendente al momento dell’assegnazione delle azioni (c.d. grant date) e al momento dell’erogazione delle stesse (c.d. vesting date).

L’istante chiede chiarimenti in merito:

  • a come si determini il periodo di lavoro effettivamente trascorso all’estero per i soggetti che non svolgono la loro attività esclusivamente in Italia (c.d. ruoli global);
  • a come si determini il periodo di lavoro effettivamente trascorso all’estero quando il dipendente risulti anche assegnatario di azioni del gruppo;
  • all’applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

 RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

  • Per la risposta al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che occorra fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione viene esercitata nel Paese estero e il numero di giorni totali in cui la stessa viene fornita. Le giornate di ferie, le festività, i riposi settimanali, nonché gli altri giorni non lavorativi, compresi i giorni di malattia o di infortunio, si ritiene rientrino tra i giorni in cui la prestazione viene eseguita in Italia (indipendentemente dal luogo in cui sono trascorse). La medesima regola vale anche per i giorni in cui il dipendente effettua i trasferimenti da e per l’Italia.
  • Per la risposta al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che occorra fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione viene esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni.
  • Per la risposta al terzo quesito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la società italiana deve operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi da lavoro dipendente che corrisponde, non potendosi ritenere sollevata da tale responsabilità attraverso un’autocertificazione del lavoratore dei giorni di lavoro prestati all’estero.
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