Trattamento IRES ed IRAP

Assume rilevanza ai fini IRES ed IRAP esclusivamente l’eventuale risultato di gestione che dovesse residuare in capo al veicolo 7.2. al termine dell’operazione di cartolarizzazione, una volta soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato e pagati i costi dell’operazione

Trattamento degli interessi e dei proventi dei titoli

Anche agli interessi e ai proventi dei titoli emessi dal veicolo 7.2 si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, c.1, l. 130/1999. La disciplina di cui al D. Lgs. 239/1996 – che prevede al ricorrere di determinate condizioni l’esenzione da ritenuta – si rende applicabile anche in relazione al veicolo 7.2.

Trattamento ai fini IVA

L’attività di gestione immobiliare svolta dal veicolo 7.2. è funzionale e strumentale all’attività di cartolarizzazione. In relazione alle operazioni effettuate dal veicolo 7.2 nell’ambito di tale attività, trova applicazione la disciplina ordinaria IVA in tema di trasferimenti immobiliari (art. 10, c.1, n. 8bis e 8ter, DPR 633/1972) e di detrazione IVA (artt. 19 ss., DPR 633/1972).

Trattamento dei trasferimenti in favore del veicolo 7.2

Ai trasferimenti beni immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria scaduti e non completamente adempiuti ovvero già oggetto di risoluzione o di scioglimento effettuati dalla società veicolo d’appoggio di cui all’art. 7.1 in favore del veicolo 7.2 si applicano le disposizione di cui all’art. 71., c. 4bis, l. 130/1999 (quindi, le agevolazioni di cui all’art. 35, c.10ter1, DL 223/2006).

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