LA FATTISPECIE

Con la risposta ad interpello n. 274, l’Agenzia delle Entrate esamina l’applicazione della disciplina dell’interposizione reale di cui all’ art. 37 comma 3 del DPR 600/73 al caso di una società residente nelle Isole Cayman che utilizza i capitali raccolti tra i manager di un Gruppo per sottoscrivere le quote di alcuni Fondi di investimento alternativi (FIA) gestiti dal medesimo Gruppo.

Relativamente all’ambito di applicazione della disposizione normativa, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sono ad essa riconducibili sia le ipotesi di interposizione fittizia che quelle di interposizione reale, per mezzo delle quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito.

La finalità della norma è di natura antielusiva e non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Sul punto l’Amministrazione Finanziaria osserva che il fenomeno di interposizione non può essere escluso in base ad elementi solo formali ma occorre analizzare gli elementi fattuali che riguardano l’attività svolta dalla società nel singolo caso per comprendere se sia applicabile l’art. 37 comma 3 del DPR 600/73.

Per il caso di specie l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei rapporti intercorrenti tra la società residente alle Cayman ed i soci, nonché dei rapporti tra la società e terzi, ritiene che non sussista interposizione, ciò in considerazione del fatto che non può essere considerata interposta una società i cui soci siano estranei all’attività di gestione della stessa.

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