Il caso

  • Una società in accomandita semplice nei primi mesi del 2003 aveva acquistato da una società a responsabilità limitata, composta dagli stessi soci, prodotti ad un prezzo superiore a quello di mercato, rivendendoli successivamente ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, realizzando così un margine negativo.
  • L’Agenzia delle Entrate notificava alla Sas ed ai soci un avviso di accertamento sostenendo che tale cessione «infragruppo» configurasse una condotta antieconomica tale da giustificare un accertamento analitico – induttivo ex. art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/1973.
  • Trattandosi di una fattispecie di «transfer pricing interno», è esclusa l’applicabilità della disciplina in materia di transfer pricing prevista dall’articolo 110, comma 7, TUIR.
  • Le transazioni infragruppo tra società residenti nel territorio dello Stato ad un prezzo differente dal valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR non sono di per sé indice di una condotta elusiva, ma possono rappresentare un ulteriore elemento di valutazione della condotta antieconomica.
  • L’operazione che si pone al di fuori dei prezzi di mercato costituisce una possibile anomalia e può giustificare, in assenza di elementi contrari, l’accertamento analitico-induttivo – con onere per il contribuente di dimostrare che essa non sussiste.
  • La valutazione dell’antieconomicità deve tuttavia tenere conto dell’interesse collettivo del gruppo.
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