• I dividendi erogati da una società italiana alla società madre con residenza fiscale in Svizzera sono esenti da ritenuta – in base all’art. 9 del Protocollo di Modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi – al ricorrere di determinate condizioni.
  • Tra le altre condizioni, è richiesto che la società madre detenga direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un periodo minimo di 2 anni.
  • Nonostante i precedenti interventi di prassi (v. Circolare n. 60/E/2001 e Risoluzione n. 109/E/2005 in tema di applicazione dell’esenzione da ritenuta sui dividendi in base alla Direttiva c.d. Madre-Figlia), con la risposta in esame l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di applicare l’esenzione prima del decorso del periodo minimo di due anni nel caso in cui la società italiana che eroga i dividendi sia stata ammessa al regime di cooperative compliance di cui al D. Lgs. N. 128/2015.
  • L’adesione a tale regime, infatti, permette di soddisfare le esigenze di controllo che normalmente ostano all’applicazione dell’esenzione prima del decorso del c.d. holding period.
  • Occorrerà, naturalmente, provvedere al versamento della ritenuta nel caso in cui il possesso della partecipazione venisse meno, successivamente al pagamento del dividendo.
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