L’Amministrazione può opporre un diniego al rimborso dell’IVA anche quando siano spirati i termini decadenziali per l’accertamento, ma soltanto in relazione alla verifica dei requisiti sostanziali relativi all’esistenza del credito esposto in dichiarazione. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 29 luglio 2021, n. 21765.

La questione

La vicenda traeva origine da un’istanza di rimborso IVA presentata da una Società alla quale l’Amministrazione opponeva un diniego che veniva impugnato dinanzi al giudice tributario. Tra i vari motivi, la contribuente lamentava anche che, essendo intervenuta la decadenza dal potere di accertamento, all’Agenzia era preclusa la contestazione sull’esistenza del credito.

Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale e, successivamente, in appello.

La trattazione della questione, giunta in cassazione, veniva rimessa alle Sezioni Unite, sussistendo un contrasto giurisprudenziale al riguardo.

 

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