NORMATIVE E PRASSI DI RIFERIMENTO

  • Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato (art. 23, lett. C ) del TUIR.
  • L’art. 15 del trattato tra Italia e Regno Unito prevede:

1.la tassazione di tali redditi esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che l’attività lavorativa sia svolta nell’altro Stato contraente;

2.al ricorrere di determinate condizioni, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza anche per i redditi erogati in corrispettivo di un’attività di lavoro subordinato svolta nell’altro Stato.

  • Il commentario OCSE all’art. 15 del modello di convenzione precisa che, per individuare lo Stato in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, bisogna avere riguardo al luogo dove il dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

RISPOSTA INTERPELLO N.296/2021

  • Il reddito percepito dal dipendente non può essere assoggettato ad imposizione nell’altro Stato contraente nemmeno nel caso in cui i risultati della prestazione lavorativa si riflettano in detto Stato.
  • In merito al caso di un lavoratore dipendente fiscalmente residente in UK, che presta lavoro dal proprio domicilio estero ad un soggetto fiscalmente residente in Italia, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 296/2021, ha precisato che, ai sensi dell’art. 15 del trattato tra Italia e Regno Unito, i redditi di lavoro non assumono rilevanza fiscale in Italia, ma esclusivamente nel Paese in cui il lavoratore è fisicamente presente.
  • Il datore di lavoro, dopo aver ottenuto dal lavoratore la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti convenzionali, potrà non operare le ritenute alla fonte su tale reddito.
Download Documento