IL CASO

  • In data 30 novembre 2012 l’Ufficio anticipava al contribuente, a mezzo PEC, una richiesta di documentazione ex art. 32, DPR 600/73 da inviare, con relativo questionario compilato, entro il termine previsto dallo stesso articolo.
  • Prima del decorso del suddetto termine, come appurato dalla competente CTR, l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2007.
  • La CTR, riformando le conclusioni raggiunte dai giudici di prime cure, confermava la validità dell’accertamento notificato.

LA DECISIONE

Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha richiamato integralmente alcuni dei principi precedentemente enunciati dalla stessa.

In particolare:

  • L’invio del questionario, assolvendo la funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente, rientra nei poteri discrezionali dell’Amministrazione Finanziaria
  • Pertanto, il mancato rispetto del termine di 15 giorni, previsto dal predetto art. 32, DPR 600/73, non inficia sulla validità dell’atto impositivo emesso ma comporta l’impossibilità di invocare la sanzione di inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente nella fase amministrativa ovvero contenziosa
  • Inoltre, alla luce dei principi fissati dalle SS.UU. con la sentenza 24823/2015, tali conclusioni non sono applicabili ai tributi “armonizzati” i quali sottostanno al diritto UE.
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