La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13217 del 27 aprile 2022, ha analizzato il caso di una persona fisica, fiscalmente residente in Slovacchia, che ha prestato la sua attività lavorativa – in qualità di dirigente – in Italia.

Al termine del periodo di lavoro, il medesimo soggetto percepiva un provento come “TFR” e “incentivo all’esodo” e, in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Slovacchia, ha ritenuto di non assoggettarlo a tassazione in Italia.

Di converso, l’Agenzia delle Entrate italiana reclamava il mancato pagamento delle imposte sui redditi in Italia e accertava il contribuente. A seguito dell’impugnativa dell’atto impositivo, anche i giudici di prime e seconde cure confermavano l’impostazione dell’Agenzia.

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