Descrizione della fattispecie
- L’istante è la stabile organizzazione in Italia di una società francese, controllata al 60% da un’altra società francese (la “capogruppo”).
- L’istante rappresenta di aver maturato un credito IRES che intende cedere ad una delle società italiane del gruppo (controllata dalla capogruppo tramite una società intermedia olandese). A tal fine, l’istante chiede si sapere se sussistano i presupposti per il ricorso alla procedura semplificata di trasferimento delle eccedenze IRES di cui all’art. 43-ter del D.P.R. 602/73, ossia senza necessità di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Il dubbio deriva dal fatto che la società capogruppo è un soggetto non residente e il comma 4 dell’art. 43-ter del D.P.R. 602/73, facendo genericamente riferimento ad un “ente o società controllante”, nulla specifica circa la sua residenza.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
- L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 43-ter D.P.R. 602/1973 non richiede che il “gruppo fiscale” sia controllato da una società residente in Italia, mentre le controllate (cedenti o cessionarie) devono rivestire la forma di società di capitali.
- Nel caso di specie, il soggetto cedente è la stabile organizzazione di una “Società Anonima” francese, da considerarsi equipollente all’italiana società di capitali (circ. n. 40/E del 2016).
- L’Agenzia delle Entrate, per il caso di specie, conferma l’applicabilità dell’art. 43-ter D.P.R. 602/1973, ciò in quanto (i) tutte le controllate assumano la veste di società di capitali o equipollente e (ii) il controllo può essere esercitato anche per il tramite di più soggetti interposti (i quali, se non residenti in Italia, devono rivestire una forma equipollente alla società di capitali italiana).
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