LA FATTISPECIE

L’istante («Alfa») è una società residente in Italia, direttamente ed interamente controllata da una società residente nell’UE («Alfa1»), entrambe le appartenenti al medesimo Gruppo riconducibile ad Alfa2 («Gruppo Alfa»).

Il Gruppo Alfa ha perfezionato l’acquisizione di un ramo di business («Ramo Beta») dal Gruppo Beta.

Mediante tale operazione, il Gruppo Alfa ha acquistato il 100% di Beta, società residente fuori dall’UE, e di alcune società direttamente partecipate da Beta stessa, fra cui una società residente in Italia («Beta1»).

Dopo il closing, Alfa acquisisce da Beta la partecipazione totalitaria in Beta1 tramite due distinte transazioni:

  • Tranche 1: Alfa acquisisce da Beta una quota di Beta1 a fronte del finanziamento intercompany («Nota 1») emesso da Beta stessa e da quest’ultima immediatamente trasferito alla società finanziaria del Gruppo Alfa («Alfa3») residente nell’UE, a parziale estinzione di un debito preesistente.
  • Tranche 2: la rimanente quota viene acquistata tramite:
  1. i) Cessione a titolo oneroso da Beta ad Alfa4, società residente nell’UE;
  2. ii) Conferimento da Alfa4 ad Alfa5, società residente nell’UE, in cambio di partecipazioni in quest’ultima;

iii) Cessione a titolo oneroso da Alfa5 ad Alfa, a fronte di due finanziamenti infruttiferi emessi da Alfa5 stessa («Nota 2» e «Nota 3»).

Alfa5 ha infine conferito Nota 2 e Nota 3 a favore rispettivamente di Alfa3 e Alfa1. La Nota3 è stata successivamente estinta.

A seguito delle predette transazioni, Alfa è debitrice nei confronti di Alfa3 della Nota1 e della Nota2 e rileverà, in relazione a tali finanziamenti, interessi passivi.

L’Istante chiede se gli interessi passivi così rilevati siano deducibili fiscalmente ai fine IRES ed IRAP.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate («AdE») afferma che l’operazione come descritta integra la fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (l. n. 212 del 2000) perché riscontra i tre presupposti necessari affinché un’operazione possa considerarsi abusiva:

1) conseguimento di un vantaggio fiscale «indebito»;

Le criticità riscontrate sono: la circostanza che l’acquisto delle partecipazione è avvenuta intercompany, tramite provvista finanziaria proveniente dal Gruppo (e non da soggetti terzi) il cui credito ha circolato all’interno del Gruppo e per ragioni non funzionalmente collegate all’acquisto del ramo Beta.

2) assenza di una «sostanza economica» (inidoneità dell’operazione a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali);

Poiché una possibile opzione alternativa (come la distribuzione in natura di partecipazioni e i conferimenti a cascata aventi ad oggetto le medesime), avrebbe potuto essere attuata senza l’accensione ex-novo di finanziamenti infragruppo, la costituzione di debito infra-gruppo in capo ad Alfa ha come unica ragion d’essere lo sfruttamento della deducibilità degli interessi passivi.

3) essenzialità del conseguimento di un «vantaggio fiscale».

L’AdE arriva alla conclusione che non sussiste alcun vantaggio economico addizionale rispetto a quello fiscale (legato alla deducibilità degli interessi passivi). Inoltre eccepisce che le motivazioni che sorreggono i singoli step dell’operazione attuata giustificano parimenti anche la predetta soluzione alternativa, e quindi non determinanti per concludere che esistono valide ragioni di carattere extrafiscale che giustificano l’operazione.

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