Descrizione della fattispecie

  • Un soggetto persona fisica («Istante») detiene una partecipazione del 25% in una società holding («Alfa») che detiene una partecipazione di controllo (71,73%) in una società operativa («Beta»), le cui azioni sono quotate nel mercato telematico AIM gestito da Borsa Italiana S.p.A.
  • Beta, a sua volta, detiene una partecipazione di controllo in diverse società operative (italiane ed estere).
  • L’Istante intende conferire il 25% di Alfa in una società unipersonale, usufruendo del regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2-bis del TUIR.
  • L’Istante chiede se sia possibile considerare come percentuale soglia delle sub-partecipate delle holding possedute tramite una controllata quotata in Borsa, la minor percentuale delle quotate (2%).

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

  • L’Agenzia delle Entrate, in via preliminare, precisa che per la definizione di società «holding» valida ai fini dell’applicazione della disposizione dell’art. 177, comma 2-bis, non si devono applicare i criteri indicati nell’art. 162-bis del TUIR, ma occorre verificare, alla data di efficacia del conferimento, i valori correnti delle partecipazioni possedute dalla holding confrontandoli con il valore corrente complessivo di tale società.
  • L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che la percentuale soglia deve essere individuata per ciascuna società a prescindere dal fatto che essa sia quotata o meno e anche se le sub-partecipate delle holding sono possedute interamente da parte di una società intermedia quotata in Borsa.
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