SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 16302/2022

La sentenza della Corte di Cassazione n. 16302 riconosce, per la prima volta, l’applicazione del Decreto n. 231 del 2001 in materia di reati tributari.

La Cassazione riconosce la responsabilità dell’illecito previsto dall’art 5, lett. a), art. 6, lett. a) e art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in quanto i vertici di una società di trasporti ponevano in essere l’illecito penale di cui all’art. 2 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nell’interesse e a vantaggio della società stessa («Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»).

In particolare, la Cassazione evidenzia come la società non assumeva i lavoratori di cui necessitava per erogare i propri servizi ma erogava la prestazione impiegando la forza lavoro fornita da altri soggetti, attraverso la stipulazione di un contratto di appalto non genuino e una somministrazione illecita di manodopera.

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Ciò, secondo la Corte, avrebbe generato (i) una concorrenza sleale tra imprese per l’alterazione delle regole del mercato e (ii) una forma di evasione fiscale e contributiva, con particolare riferimento all’IVA. Il committente, infatti, avrebbe esercitato il diritto alla detrazione IVA dopo aver provveduto al pagamento di fatture per falsi appalti, scaricando così il tributo da un consorzio che a sua volta lo aveva scaricato dalle cooperative consorziate che avrebbero dovuto versarlo all’Erario ma, per cessazione dell’attività, non avevano versato l’IVA dovuta.

La Cassazione, dopo aver rigettato la tesi della difesa (che reclamava la mancanza dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato), ricorda che nell’interposizione di manodopera la detrazione dell’IVA è ammessa solo quando tra il committente e l’appaltatore esiste una reale interposizione di lavoratori.

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