Il Caso

La Corte di cassazione con l’ordinanza del 3 febbraio 2021, n. 2420, si è espressa sulla legittimità dei silenzi rigetto opposti dall’Amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso relative alla doppia imposizione generata da versamenti effettuati da una società a fronte di accertamenti, poi definiti in adesione, che rettificavano il reddito d’impresa per errata imputazione temporale di taluni componenti positivi di reddito.

Conclusioni

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tempestive le istanze di rimborso, affermando che il termine biennale previsto, a pena di decadenza, per la loro proposizione decorrerebbe, in caso di rateazione, dalla data del versamento dell’ultima rata e non dalla prima con cui si perfeziona l’adesione.
Tale tesi è stata disattesa dalla Corte di cassazione la quale ha concluso che, in caso di rateazione, il dies a quo per presentare le istanze di rimborso decorre dal versamento di ciascuna rata del piano.

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