Premessa

Con le risposte a interpello 28.12.2021 n. 865, 866 e 867, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’art. 113 del TUIR.

La norma

L’art. 113 del TUIR stabilisce, al sussistere di determinate condizioni, la possibilità per gli intermediari finanziari di optare per la non applicazione del regime PEX di cui all’articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

L’opzione menzionata comporta, ai fini dell’applicazione degli articoli 101, comma 5 del TUIR (perdite su crediti) e 106 del TUIR (svalutazione crediti), l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

La ratio della norma, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 03.08.2010 n. 42, “è quella di evitare che l’acquisizione delle partecipazioni, al fine di favorire il recupero dei propri crediti, possa essere disincentivata per effetto di un trattamento fiscale di sfavore”.

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