IL CASO

Nel caso di specie, alla Società veniva contestato il reato di dichiarazione infedele sulla base delle risultanze del PVC della Guardia di Finanza che, nel rideterminare il reddito della stessa, individuava ammortamenti, compensi amministratori, spese indeducibili e perdite su crediti ritenuti indeducibili o non di competenza nell’esercizio oggetto di controllo – sebbene effettivamente sostenuti.

La contribuente eccepiva l’illegittimità di tale accertamento per violazione dell’art. 4, co. 1-bis del D. Lgs. n. 74/2000 in quanto, per integrare il reato di dichiarazione infedele, non vanno computati gli elementi passivi oggettivamente esistenti, seppur ritenuti fiscalmente indeducibili per mancato rispetto del principio di inerenza o di competenza.

Sulla base di tale accertamento, veniva tuttavia confermato dal Tribunale di Udine il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante quale autore del reato di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza che disponeva il sequestro preventivo dei beni per il reato di dichiarazione infedele, contestato al legale rappresentante della Società, per i motivi che seguono.

Nei reati tributari l’accertamento dell’imposta evasa deve essere effettuato non solo applicando le regole fiscali al fine di quantificare l’imponibile, ma tenendo altresì conto delle finalità dell’accertamento penale.

Sulla base di tale principio, la Corte ha ritenuto esclusa la rilevanza penale, al fine del superamento della soglia di punibilità del reato contestato, di costi non contabilizzati in virtù di una mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza, in quanto oggettivamente esistenti (circostanza peraltro non negata dalla Guardia di Finanza). Difatti, in presenza di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza, o comunque il ragionevole dubbio della esistenza dei costi non contabilizzati, non assume rilievo, nella valutazione sulla divergenza dei valori indicati in contabilità, la mera violazione dei principi di competenza e di inerenza di ricavi e costi oggettivamente esistenti.

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