La fattispecie

  • L’istante è una società di diritto irlandese che, tramite la propria identificazione diretta ai fini IVA in Italia, partecipa alla procedura di liquidazione IVA di gruppo in qualità di società controllante.
  • L’istante, nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, rappresenta di aver compensato le eccedenze di credito IVA del gruppo del 2019 con i debiti IVA del 2020. Ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, dette eccedenze compensate dovrebbero essere assistite da garanzia.
  • L’istante chiede (i) se, ai sensi dall’art. 21 D.M. 567/1993, sia possibile beneficiare dell’esonero dalla prestazione della garanzia per la parte di compensazione non eccedente il 10% dei versamenti tributari e contributivi registrati, nei due anni precedenti la compensazione, nel conto fiscale; (ii) se possa, ai sensi del comma 5 del citato art. 38-bis, assumere in proprio l’obbligazione di pagamento in sostituzione della prestazione di garanzie.

 Risposta dell’Agenzia delle Entrate

  • L’Agenzia delle Entrate conferma che l’esenzione dall’obbligo di garanzia in parola è applicabile anche per le compensazioni effettuate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, per cui l’ammontare della compensazione da garantire è rappresentato solo dall’importo eccedente la franchigia di cui all’art. 21 D.M. 567/1993.
  • In merito alla possibilità per l’istante di assumere in proprio l’obbligazione di pagamento, in sostituzione della prestazione di garanzie, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale possibilità è prevista solo per la capogruppo che ai fini civilistici redige il bilancio consolidato. L’istante, che si qualifica quale controllante esclusivamente ai fini della liquidazione IVA di gruppo (e non redige il bilancio consolidato), non può quindi garantire in proprio le compensazioni IVA della liquidazione IVA di gruppo.
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