Tributar-IA – 11 – Deal Tax – Indennità da conciliazione e distacco internazionale
Nei casi di global mobility, le somme corrisposte alla cessazione del rapporto non possono essere qualificate solo in base al nomen iuris utilizzato nel settlement.
Con la Risposta n. 1/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle indennità riconosciute a un dirigente fiscalmente residente in Finlandia, dopo il distacco presso una consociata estera.
Il principio operativo è netto: per i lavoratori non residenti, l’imponibilità in Italia dipende dai seguenti tre elementi essenziali:
1) chi effettua il pagamento;
2) a quale periodo di attività la somma si riferisce;
3) se l’allocazione è coerente con la Convenzione applicabile.
Nel caso esaminato, resta imponibile in Italia solo la quota corrisposta dalla società italiana; le somme pagate dalla società finlandese, in assenza di stabile organizzazione in Italia, restano escluse dalla potestà impositiva domestica.
Per i gruppi multinazionali, il messaggio è chiaro: nei settlement legati a distacchi internazionali, la ripartizione delle somme deve essere documentata, proporzionata e convenzionalmente sostenibile.