Nei casi di global mobility, le somme corrisposte alla cessazione del rapporto non possono essere qualificate solo in base al nomen iuris utilizzato nel settlement.
Con la Risposta n. 1/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle indennità riconosciute a un dirigente fiscalmente residente in Finlandia, dopo il distacco presso una consociata estera.

Il principio operativo è netto: per i lavoratori non residenti, l’imponibilità in Italia dipende dai seguenti tre elementi essenziali:
1) chi effettua il pagamento;
2) a quale periodo di attività la somma si riferisce;
3) se l’allocazione è coerente con la Convenzione applicabile.

Nel caso esaminato, resta imponibile in Italia solo la quota corrisposta dalla società italiana; le somme pagate dalla società finlandese, in assenza di stabile organizzazione in Italia, restano escluse dalla potestà impositiva domestica.
Per i gruppi multinazionali, il messaggio è chiaro: nei settlement legati a distacchi internazionali, la ripartizione delle somme deve essere documentata, proporzionata e convenzionalmente sostenibile.