Con la Risposta ad interpello n. 56/2026, l’Agenzia delle Entrate conferma un principio di grande rilievo pratico: la fusione tra comparti di SICAV lussemburghesi non costituisce, in linea generale, un evento fiscalmente rilevante, purché l’operazione non comporti distribuzioni di proventi, rimborsi o liquidazioni.
Il punto è particolarmente importante per casse di previdenza, fondi pensione e investitori istituzionali che operano nel risparmio gestito transfrontaliero: la riorganizzazione del veicolo non coincide, di per sé, con un realizzo imponibile.

Ne parliamo nel nuovo contributo della collana: