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Nessuna elusione per la scissione immobiliare a favore della controllante

 

La scissione parziale del ramo immobiliare di una società a favore della propria controllante effettuata al fine di separare l’attività immobiliare da quella caratteristica della scissa non integra una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, sia riguardo alle imposte dirette che a quelle indirette.

 

È questa la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 75 del 20 Novembre 2018, argomentando che, in un caso del genere, la scissione si pone su un piano di pari dignità rispetto all’operazione alternativa di assegnazione degli immobili al socio e che, pertanto, la scelta del contribuente ricade entro i limiti di legittimità previsti dal comma 4 dell’art 10-bis.

 

In particolare, la fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda una scissione parziale realizzata attraverso lo scorporo dei beni immobili posseduti dalla scissa con beneficiaria la società che ne detiene il controllo.

 

L’operazione, fiscalmente neutrale per tutti i soggetti coinvolti, non avrebbe determinato la fuoriuscita delle attività scisse dal regime ordinario d’impresa.

 

La scissa, inoltre, non avrebbe ridotto il proprio capitale sociale poiché dotata di riserve disponibili capienti (in particolare, la riserva straordinaria e la riserva di rivalutazione ex legge 448/2000), mentre, dal canto suo, la beneficiaria controllante si sarebbe limitata a ricostituire tali riserve nel proprio patrimonio netto.

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L’istante ha infine affermato che, “a valle” dell’operazione di scissione, non si sarebbe verificata alcuna cessione delle partecipazioni societarie né della scissa, né, tantomeno, della beneficiaria.

 

Su tali basi, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto legittima l’operazione prospettata, in quanto non finalizzata a conseguire “alcun vantaggio fiscale indebito”.

 

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha considerato la scissione e l’assegnazione degli immobili al socio come operazioni entrambe fisiologicamente idonee a consentire la separazione dell’attività industriale da quella immobiliare della scissa, ponendo così la scelta operata dal contribuente su un piano di pari dignità rispetto all’alternativa fiscalmente più onerosa consistente nell’assegnazione degli immobili al socio e ritenendo applicabile, nel caso di specie, il comma 4 dell’articolo 10-bis, ai sensi del quale “resta ferma la libertà di scelta del contribuente […] tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”.

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare il vostro contatto in LED Taxand: jpbaroni@led-taxand.it o eiascone@led-taxand.it

 

 

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