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A partire dal 1° gennaio 2020, è entrata in vigore la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (nel seguito solo “Legge di Bilancio 2020”) che prevede in particolare all’art. 1, comma 780 l’abrogazione della disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni concernenti l’IMU e la TASI, facendo salve tuttavia le disposizioni sulla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, la nuova disciplina IMU è contenuta nei commi da 739 a 783.

Si riportano nel seguito le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.

 

In primis, con riferimento al presupposto d’imposta si segnala che rispetto alla disciplina previgente vengono equiparate all’abitazione principale e dunque esentate da imposta:

  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale “adibiti ad abitazione principale” (art. 1, comma 741, lett. c), n. 3 della Legge di Bilancio 2020);
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (art. 1, comma 741, lett. c), n. 4 della Legge di Bilancio 2020). Sul punto si segnala che la disciplina precedente faceva riferimento alla “casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

 

Con riferimento alla nozione di fabbricato, l’art. 1, comma 741 della Legge di Bilancio 2020 sancisce una novità rilevante nella misura in cui viene stabilito che con tale termine deve essere intesa l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Pertanto, per quanto riguarda l’area, assumerà valore dirimente sia la qualificazione urbanistica della pertinenza sia l’accatastamento unitario.

 

L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è pari allo 0,5% e il comune può aumentarla fino allo 0,6% ovvero diminuirla sino allo 0%. (in precedenza l’aliquota base era pari allo 0,4%, con aliquota minima dello 0,2% e massima dello 0,6%).

Altra novità in tema di aliquote è rappresentata dall’art. 1, comma 751 della legge in commento il quale (temporaneamente) stabilisce un’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1% fino al 2021, con facoltà riconosciuta in capo ai comuni di innalzare tale aliquota fino allo 0,25% (in passato gli immobili erano considerati esenti IMU). Dal 2022 gli immobili sopracitati torneranno ad essere esenti IMU.

Diversamente, l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1%, con possibilità riconosciuta in capo ai comuni di ridurla fino allo 0% (la disciplina previgente prevedeva un regime di esenzione per tali fabbricati).

 

Per i terreni agricoli l’aliquota base è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla sino all’1,06% ovvero diminuirla sino allo 0% (anche in passato l’aliquota base era dello 0,76% ma l’aliquota minima era pari allo 0,46% e la massima dell’1,06%).

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e da quelli precedenti, l’aliquota di base è pari allo 0,86% e i comuni possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino allo 0% (la precedente disciplina prevedeva invero un’aliquota di base dello 0,76%, con aliquota minima pari allo 0,46% e massima dell’1,06%).

Per questi ultimi, a partire dal 2020 i comuni potranno aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06%, sino all’1,14% in sostituzione della maggiorazione TASI; per gli anni d’imposta successivi i comuni possono solo ridurre tale maggiorazione.

 

 

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi al vostro contatto in LED Taxand, a jpbaroni@led-taxand.it o icorda@led-taxand.it.

 

 

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