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La Corte di giustizia dell’Unione europea intervenuta nella causa C-598/17, A-Fonds, nel delimitare le competenze tra la Commissione europea e i giudici nazionali, ha affermato che la valutazione sulla compatibilità di misure di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione, mentre i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di violazione dell’obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato alla Commissione, come previsto dall’art. 108, paragrafo 3 TFUE.
Le recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea intervenute nelle cause C-607/17 e C-608/17 hanno stabilito che, affinchè la società madre possa dedurre le perdite di una società controllata estera, queste devono ritenersi “definitive”. Tale presupposto ricorre se lo Stato nel quale le suddette perdite sono state prodotte ne consente giuridicamente la compensazione e la controllante dimostri di avere esperito infruttuosamente tutti i rimedi per valorizzare tali perdite, ad esempio trasferendole a soggetti terzi, mediante una cessione.
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