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Con la risposta all’istanza di interpello n. 20 del 1° febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni interessanti chiarimenti in merito al trattamento delle azioni proprie ai fini dell’individuazione dei requisiti di accesso al regime del consolidato fiscale nazionale.

 

In particolare, la fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto un gruppo societario in regime di consolidato fiscale nell’ambito del quale, a seguito di una razionalizzazione della struttura partecipativa, è emersa la necessità di conoscere il trattamento da riservare alle azioni proprie detenute dalla sub-holding (anche indirettamente, ossia per il tramite delle proprie controllate) ai fini della verifica della permanenza dei rapporti di controllo necessari affinché il consolidato potesse proseguire senza modifiche dell’attuale perimetro soggettivo.

 

Come è noto, presupposto necessario per l’accesso al regime del consolidato fiscale nazionale è la sussistenza di un rapporto partecipativo di “controllo qualificato” della società consolidante nei confronti delle partecipate consolidate (ex artt. 117 e 120 del TUIR). Tale requisito si considera infatti soddisfatto qualora, congiuntamente:

  • esiste un rapporto di controllo “di diritto”, ex art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. tra consolidante e consolidata;
  • la società consolidante partecipa, direttamene o indirettamente, per una percentuale superiore al 50 per cento – da determinarsi tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale di cui all’art. 2346 c.c. – al capitale sociale e all’utile di bilancio della consolidata.

 

Con la risposta all’istanza di interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’individuazione delle predette soglie di partecipazione al capitale sociale o agli utili della consolidata le azioni proprie devono ritenersi in tutto equiparate alle “azioni prive del diritto di voto”, nonostante in relazione a tali azioni il diritto di voto debba considerarsi soltanto “sospeso” ai sensi dell’art. 2357-ter del c.c.

 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, lo stesso trattamento deve essere riservato anche alle azioni proprie detenute “indirettamente”, ossia per il tramite di società controllate, poiché, con riferimento a tali azioni, il diritto di voto in assemblea deve ritenersi parimenti “sospeso”, ai sensi dell’art. 2359-bis, comma 5, del c.c.

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