[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1541017086128{padding-bottom: 20px !important;}”]

I principi di diritto formulati dall’Agenzia delle entrate in merito al regime del “gruppo IVA”

 

L’Agenzia delle entrate con i principi di diritto nn. 4 e 5 del 15 ottobre 2018 e n. 7 del 19 ottobre 2018 ha chiarito alcuni aspetti inerenti l’istituto del gruppo IVA.

 

I chiarimenti interessano in particolare i requisiti del vincolo finanziario e del vincolo economico, l’adesione di società neocostituite al gruppo ed il calcolo del pro-rata di detraibilità dell’IVA a livello di gruppo.

 

Principio di diritto n. 4

Con il principio di diritto n. 4 l’Agenzia precisa che stante la definizione di vincolo finanziario prevista all’art. 70-ter, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, che fa riferimento alla nozione di controllo di diritto di cui al primo comma, n. 1, dell’art. 2359 del codice civile, è preclusa la partecipazione al gruppo IVA, in qualità di enti controllati, ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria.

 

Per tali soggetti, infatti, non trovano applicazione le regole inerenti l’esercizio del diritto di voto in assemblea in base alla disciplina di cui all’art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile. Per tali soggetti l’opzione per il gruppo IVA è ammessa solo nel caso in cui assumano il ruolo di enti controllanti.

 

Di conseguenza, per un ente avente la forma giuridica di associazione – anche se soggetto passivo ai fini IVA per l’attività commerciale svolta – si considera preclusa la partecipazione al gruppo IVA in veste di controllato in quanto l’organo assembleare di un’associazione non può essere assimilato all’assemblea ordinaria delle società di capitali.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Principio di diritto n. 5

Con il principio di diritto n. 5 l’Agenzia delle entrate ha confermato la sussistenza del vincolo economico di cui all’art. 70-ter, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 fra tre società facenti parte di un gruppo societario operante nell’ambito delle attività bancarie aventi medesimo codice attività ATECO (“Attività delle società di partecipazione – holding”) ma differente oggetto sociale. In particolare, nella fattispecie esaminata dall’Agenzia:

  • l’oggetto sociale della prima società consiste nello svolgimento di attività di concessione di finanziamenti a favore di altre società del gruppo nonché di direzione e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario di società appartenenti allo stesso gruppo;
  • quello proprio della seconda società, come descritto nell’atto costituito, consiste nello svolgimento, fra l’altro, di attività di concessione garanzie reali e personali anche nell’interesse di altre società del gruppo nonché di direzione e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario di società appartenenti allo stesso gruppo;
  • per la terza società invece l’oggetto sociale consiste nell’assunzione di partecipazioni in società aventi analogo oggetto, nonché la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi.

 

L’Agenzia delle entrate precisa, infatti, che nei suddetti casi, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 70-ter del d.P.R n. 633 del 1972, l’oggetto sociale di ciascuna delle predette società si caratterizza per la presenza di un’attività principale “dello stesso genere” di quelle delle altre società del costituendo gruppo IVA. È stato inoltre precisato che la sussistenza del vincolo economico tra due o più società non presuppone necessariamente l’identità dei codici ATECO indicati in sede di dichiarazione di inizio attività. Si dovrà, infatti, far riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo che, se “dello stesso genere”, potranno configurare la sussistenza del vincolo economico.

 

Da ultimo, l’Agenzia delle entrate non ha escluso che nel caso di specie le suddette società siano comunque legate da un vincolo economico svolgendo “attività complementari ed interdipendenti” ovvero “attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente” una o più di esse come previsto alle lettere b) e c), comma 2, art. 70-ter, d.P.R. n. 633/1972.

 

Principio di diritto n. 7

Con il principio di diritto n. 7 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le società di nuova costituzione che hanno manifestato l’intenzione di esercitare un’attività d’impresa possono optare per l’adesione ad un gruppo IVA. Ciò in quanto anche la volontà di avviare un’impresa, resa oggettivamente evidente dal sostenimento di spese di investimento o dallo svolgimento di attività preparatorie, è idonea ad attribuire la qualifica di soggetto passivo.

 

È stato inoltre chiarito che il gruppo IVA calcola il pro-rata di detraibilità dell’imposta secondo le previsioni di cui agli artt. 19, comma 5 e 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972. A tal riguardo, nel primo anno di operatività la percentuale di detraibilità dell’IVA a livello di gruppo deve essere determinata in base ad un pro-rata calcolato in via presuntiva (con eventuale conguaglio al termine del periodo d’imposta).

 

Tale pro-rata deve essere determinato in maniera coerente con la natura del gruppo e con le norme che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei partecipanti.

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare eiascone@led-taxand.it o gmatraxia@led-taxand.it.

 

 

DISCLAIMER

The information provided in this newsletter cannot be regarded as legal advice. LED Taxand cannot accept any liability for the consequences of making use of this publication without their cooperation.

[/vc_column_text][button size=”medium” target=”_blank” hover_type=”default” text_align=”left” text=”Download Newsletter” color=”#ffffff” hover_color=”#000000″ background_color=”#000000″ hover_background_color=”#ffffff” border_color=”#000000″ hover_border_color=”#000000″ margin=”10px” border_radius=”0″ link=”https://www.led-taxand.it/wp-content/uploads/2018/10/newsletter-LED-taxand-06.pdf”][/vc_column][/vc_row]