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LA RIFORMA DELLA NORMATIVA ITALIANA SUL TRANSFER PRICING

 

Le recenti modifiche apportate all’art. 110 c. 7 del TUIR1 (articolo 59, comma 1 del DL n. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96) ed il relativo decreto attuativo (di seguito il “Decreto”), firmato il 14 maggio 2018, hanno dato inizio ad un processo di adeguamento alla migliore prassi internazionale della normativa italiana applicabile nella determinazione dei prezzi di trasferimento.

 

Gli effetti reali della riforma, tuttavia, sono lontani e saranno concretamente apprezzabili soltanto quando sarà concluso il percorso di allineamento.

 

La nuova formulazione dell’art.110 c.7 del TUIR introduce il principio di libera concorrenza in linea con quanto disposto dall’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE, – in sostituzione del previgente concetto di “valore normale” regolato dall’art 9 del TUIR.

 

In altre parole, la determinazione dei componenti di reddito derivanti da operazioni commerciali e finanziarie compiute con imprese associate non residenti deve fare riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.

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