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Modifiche in merito al versamento delle ritenute IRPEF nei casi di affidamento di un’opera o un servizio
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) introduce, con decorrenza 1° gennaio 2020, specifici obblighi in capo ai committenti con riferimento al versamento delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro ed assimilati nei casi di affidamento di un’opera o un servizio.
In particolare, l’art. 4 del decreto fiscale interviene sul D.Lgs. n. 241/1997 introducendo il nuovo art. 17-bis, il quale prevede che siano i committenti, ovvero i sostituti d’imposta (es. imprenditori, società, condomini ecc.) residenti nel territorio dello stato, a dover procedere al versamento delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici o affidatarie e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Tuttavia, ai sensi del comma 12 del nuovo art. 17-bis, le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che soddisfanno determinati requisiti, potranno optare per eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicando tale opzione al committente con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del versamento. In tal caso alla comunicazione menzionata dovrà essere allegata una certificazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa. In particolare, l’opzione potrà essere esercitata dalle imprese che nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine citato:
- risultino in attività da almeno cinque anni o, in alternativa, abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni; e
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione dovranno essere disciplinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.
Obblighi dei committenti
I committenti avranno innanzitutto l’obbligo di comunicare all’impresa affidataria o appaltatrice il conto corrente bancario o postale su cui effettuare il versamento delle ritenute dovute e, successivamente, di effettuare il versamento delle stesse entro la scadenza prevista e con indicazione nella delega di pagamento del codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento viene eseguito. In merito va evidenziato che la normativa prevede che ai committenti è preclusa la possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie.
In seguito, i committenti avranno cinque giorni di tempo per inviare, mediante posta elettronica certificata (PEC), evidenza del versamento effettuato a tutte le imprese per conto delle quali lo stesso è stato eseguito. In ipotesi di mancato invio dell’evidenza di versamento alle imprese coinvolte, le stesse saranno obbligate a darne comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Obblighi delle imprese affidatarie o appaltatrici e subappaltatrici
In base alle nuove disposizioni, le imprese affidatarie o appaltatrici avranno innanzitutto l’obbligo di comunicare il conto corrente bancario o postale del committente, sul quale effettuare il versamento delle ritenute, alle eventuali imprese subappaltatrici.
Successivamente tutte le imprese operative lungo la filiera, compresa l’impresa affidataria o appaltatrice, dovranno versare l’importo dovuto al committente almeno 5 giorni lavorativi prima del termine per il versamento delle ritenute, nonché inviare allo stesso e all’impresa appaltatrice, ove esistente, mediante posta elettronica certificata (PEC), le informazioni elencate al comma 5 del nuovo art. 17-bis ossia:
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
- i dati identificativi del bonifico effettuato a favore del committente.
Il successivo comma 6 stabilisce inoltre che le imprese affidatarie o appaltatrici possono allegare alla comunicazione di cui sopra una richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute, effettuate da tutte le imprese lungo la filiera, con il credito derivante da corrispettivi alle stesse spettanti e non ancora ricevuti.
Responsabilità dei committenti per il versamento delle ritenute
Ai sensi del comma 8 del nuovo art. 17-bis, i committenti saranno responsabili del tempestivo versamento delle ritenute effettuate:
- entro il limite delle somme ricevute o dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposte alla stessa data (in buona sostanza, in questo caso, il committente non è comunque responsabile per le somme non versate dalle imprese appaltatrici o affidatarie); o
- integralmente in caso di non tempestiva comunicazione degli estremi del contro corrente bancario o postale o di effettuazione di pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici inadempienti.
Responsabilità in caso di inadempienze da parte delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici
Laddove le imprese appaltatrici e subappaltatrici non adempiano agli obblighi sopra menzionati, resteranno responsabili per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché il versamento delle stesse, ove sarà loro preclusa la possibilità di compensare i versamenti dovuti con proprie posizioni creditorie.
È inoltre previsto che il committente debba sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria e vincolare le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio, qualora le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici:
- non trasmettano entro il termine e con le modalità previste i dati richiesti, ovvero
- non effettuino i bonifici o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero
- inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili.
Inoltre, il committente dovrà darne comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. In tal caso all’impresa appaltatrice o affidataria sarà preclusa, fino all’effettuazione del versamento di quanto dovuto, ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso.
Qualora le imprese inadempienti effettuino il versamento o richiedano la compensazione e trasmettano i dati richiesti entro novanta giorni dal termine previsto, il committente dovrà procedere al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
Sanzioni in caso di mancato versamento delle ritenute
Il soggetto obbligato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, sarà soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. n. 471/97 e sarà punito ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, con l’applicazione delle soglie di punibilità ivi previste.
Divieto di compensazione di contributi e premi assicurativi
L’art. 4 del decreto fiscale prevede, inoltre, che in deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 241/97, alle imprese appaltatrici o affidatarie e alle imprese subappaltatrici sia preclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali, nonché a premi assicurativi obbligatori. Tale divieto opererà con riferimento alle obbligazioni relative a tutti i contributi e premi assicurativi maturati sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati nel corso della durata del contratto.
Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi al vostro contatto in LED Taxand, a jpbaroni@led-taxand.it oppure koberhauser@led-taxand.it.
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