[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1578582812017{padding-bottom: 20px !important;}”]Nuove misure e relativo ambito di applicazione

 

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 157/2019[1]) introduce, con decorrenza 1° gennaio 2020, specifici obblighi in capo ai committenti e agli esecutori con riferimento al versamento delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro ed assimilati nei casi di affidamento di una o più opere o servizi [2].

 

In particolare, l’art. 4 del decreto fiscale è intervenuto sul D.Lgs. n. 241/1997 introducendo il nuovo art. 17-bis. In merito si rileva, innanzitutto, che le nuove misure interessano, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 4 citato, i committenti, ossia i sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 residenti nel territorio dello stato, nonché gli esecutori, in caso di:

 

  • affidamento del compimento di un’opera o di più opere o di un servizio o di più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un’impresa;
  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

In sintesi, rilevano pertanto i seguenti tre parametri: esecuzione presso la sede del committente, prevalente utilizzo di manodopera e utilizzo dei beni del committente.

 

Tuttavia, anche al ricorrere delle condizioni di cui sopra, le nuove misure possono non essere applicate, ai sensi del comma 5 dell’art. 17-bis, qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici soddisfino, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute, determinati requisiti.

 

In particolare, si possono non applicare le nuove misure qualora le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici:

 

  • risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; e
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non troveranno applicazione per le somme oggetto di piani di rateizzazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

 

Le imprese menzionate hanno tuttavia l’obbligo di comunicare al committente la sussistenza di tali requisiti, allegando la relativa certificazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 17-bis, quest’ultima viene messa a disposizione delle imprese da parte dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dalla data di applicazione della disposizione in oggetto. In merito è inoltre previsto che la stessa ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio.

 

 

Obblighi delle imprese affidatarie o appaltatrici e subappaltatrici

 

In base alle nuove disposizioni, le imprese affidatarie o appaltatrici e subappaltatrici hanno innanzitutto l’obbligo di procedere al versamento delle ritenute in oggetto con deleghe di pagamento distinte per ciascun committente ed è loro preclusa la possibilità di compensare eventuali crediti.

 

In merito al versamento con deleghe distinte, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 108 del 23/12/2019, ha stabilito che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata) vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

 

Inoltre, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del versamento, tutte le imprese operative lungo la filiera devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

 

  • le deleghe di pagamento; e
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

 

Obblighi dei committenti

 

Il comma 3 dell’art. 17-bis prevede inoltre che, laddove le imprese non procedano alla trasmissione di quanto sopra previsto oppure il versamento delle ritenute risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati comunicati, il committente debba, nell’ipotesi in cui le imprese appaltatrici o affidatarie abbiano maturato il diritto a ricevere corrispettivi:

 

  • sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ossia per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa; e
  • darne comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

 

In tale ipotesi all’impresa appaltatrice o affidataria è preclusa, fino all’effettuazione del versamento delle ritenute dovute, ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso.

 

 

Sanzione a carico dei committenti

 

Ai sensi del comma 4 del nuovo art. 17-bis, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti a carico del committente, lo stesso sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

 

 

Divieto di compensazione di contributi e premi assicurativi

 

L’art. 4 del decreto fiscale prevede, infine, che in deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 241/97, alle imprese appaltatrici o affidatarie e alle imprese subappaltatrici, per le quali trovino applicazione le disposizioni illustrate (e che quindi non soddisfanno i requisiti di cui al comma 5 dell’art. 17-bis), sia preclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali, nonché a premi assicurativi obbligatori. Tale divieto opera con riferimento alle obbligazioni relative a tutti i contributi e premi assicurativi maturati sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati nel corso della durata del contratto.

 

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[1] Pubblicato in GU n. 301 del 24/12/2019.

[2] Con la Risoluzione n. 108 del 23/12/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i nuovi obblighi troveranno applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al primo gennaio 2020.

 

 

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi al vostro contatto in LED Taxand, a jpbaroni@led-taxand.it oppure koberhauser@led-taxand.it.

 

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