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LED Taxand riassume qui di seguito le principali novità in materia di fiscalità immobiliare relative al primo trimestre dell’anno 2019.
Giurisprudenza – Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 6882 dell’8 marzo 2019: è valido il contratto di locazione che pone a carico del conduttore le imposte relative agli immobili locati
La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che è valida la clausola di un contratto di locazione che pone a carico del conduttore ogni tassa, imposta ed onere dovuti dal locatore in relazione ai beni locati (es. IMU) ed al contratto stesso. La Corte ha specificato che il locatore, in quanto soggetto passivo, è tenuto al versamento delle imposte ma può addebitare al conduttore, ad integrazione del canone di locazione, una somma di importo pari alle imposte versate.
Prassi – Risposta a interpello n. 13 del 29 gennaio 2019: il trasferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni non è elusivo anche per le imposte di registro, ipotecarie e catastali
Con riferimento alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è abusivo il comportamento di quei contribuenti che, anche motivati dalla finalità di minimizzare il loro carico impositivo, scelgano di trasferire l’azienda mediante il conferimento o la scissione della stessa in un apposito veicolo (imposta di registro in misura fissa) seguito dalla cessione delle partecipazioni (imposta di registro in misura fissa) in luogo della cessione diretta dell’azienda (imposta di registro in misura proporzionale).
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’operazione deve considerarsi abusiva nel caso in cui, a seguito della cessione delle partecipazioni nel veicolo, l’acquirente proceda alla sua incorporazione mediante una fusione (imposta di registro in misura fissa). In questa particolare fattispecie, infatti, risulta chiara la volontà di acquisire direttamente un’azienda.
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Prassi – Risposta a interpello n. 65 del 20 febbraio 2019: rilevanza territoriale ai fini IVA dei servizi resi a fondi immobiliari
Con riferimento alla rilevanza territoriale ai fini IVA dei servizi resi nei confronti di fondi di investimento immobiliari, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue.
I servizi di assistenza in relazione alle opportunità di acquisizione/cessione di immobili non si considerano servizi relativi a beni immobili poiché si qualificano come servizi di “gestione del portafoglio di investimenti immobiliari” ai sensi dell’art. 31-bis, paragrafo 3, lettera g, Regolamento n. 282/2011. Pertanto, se tali servizi sono prestati da una società italiana ad una società di gestione del risparmio con sede in un altro Stato membro dell’UE essi non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972.
I servizi di amministrazione e gestione effettiva degli immobili in portafoglio si considerano servizi relativi a beni immobili poiché si qualificano come servizi di “gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari” ai sensi dell’art. 31-bis, paragrafo 2, lettera o, Regolamento n. 282/2011. Pertanto, se tali servizi sono prestati da una società italiana ad una società di gestione del risparmio con sede in un altro Stato membro dell’UE con riferimento a immobili situati in Italia, essi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-quater, primo comma, lettera a, D.P.R. n. 633/1972.
Prassi – Risposta a interpello n. 68 del 20 febbraio 2019: il canone di locazione in linea con i valori OMI disapplica la disciplina delle società di comodo
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non è soggetta alla disciplina delle società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994) la società che pratica canoni di locazione che, pur non consentendo di superare il cd. “test di operatività”, risultano in linea con i valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
Prassi – Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2019: accertamento delle rendite catastali ai fini fiscali
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’audizione in oggetto, ha dato atto dell’attività di accertamento delle rendite catastali proposte dai tecnici professionisti per nuovi accatastamenti o per dichiarazioni di variazione. Considerato che le rendite catastali sono adottate per calcolare la base imponibile di diverse imposte (es. IMU, TASI, imposta di registro nel caso di applicazione del cd. “prezzo valore” e imposte di successione e donazione), tali accertamenti hanno effetto anche sulla determinazione della fiscalità immobiliare.
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